LA MANUTENZIONE DEI Q.E.

Ci soffermiamo oggi sulla manutenzione degli impianti elettrici.

Riportiamo qui di seguito alcuni riferimenti legislativi relativi agli obblighi della manutenzione elettrica:

– “l’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici è sancito dal DM 37/08, art.8, comma 2:…”;

– “l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare regolare manutenzione è richiamato anche dal DPR 462/01 sulle verifiche degli impianti: …”;

– l’obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende indirettamente anche dall’art.2087 del Codice Civile….”

L’obbligo della manutenzione è sancito anche da una serie di disposizioni legislative e regolamenti specifici concernenti attività ed edifici particolari.

Ad esempio per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con riferimento al DPR luglio 1982 n.577 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”: Art.15 — Adempimenti di enti e privati – il responsabile dell’attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi”.

Si ricorda inoltre che la norma EN 61439-1 (CEI I7-113) per i quadri elettrici di bassa tensione ribadisce:

art.6.2.2 — Il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni per l’installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare l’estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. — omissis —

L’utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, dei gruppi elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza.

La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamata in causa il produttore.

Si segnala che i controlli periodici degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (escluse le miniere) sono specificati nella norma EN 60079-17 (CEI 31-34), che ha subito una recente revisione tecnica.

Sono previsti “tre gradi di controllo:

– controllo a vista: esame che identifica ad occhio nudo il difetto, ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;

– controllo ravvicinato: esame che permette di identificare il difetto, ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l’accesso alle apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;

– controllo dettagliato: esame che permette di identificare il difetto solo dopo l’apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato all’interno di un quadro.

Secondo la norma (CEI 31-34), la periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari (su parere di un esperto)”.

Dopo aver riportato anche le indicazioni per le verifiche tratte dal DPR 462/01, si ricorda che “la persona incaricata dal datore di lavoro di controllare l’impianto in un luogo con pericolo di esplosione deve:

– avere una preparazione adeguata in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo eli esplosione, sui modi di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione”;

– avere frequentato “corsi di aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;

– disporre della classificazione dei luoghi, della documentazione relativa alle costruzioni Ex installate, ecc”.

Secondo la norma CEI 64-8 “gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:

-nuovi

-dopo modifiche e/o ampliamenti”.

E devono essere ispezionati periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche “è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l’esercizio e che possono ostacolare l’attività o dare origine a rischi”.

Riguardo a necessità, modalità e periodicità delle verifiche sono riportate, infine, altre indicazioni tratte dalla norma CEI 64-8 e alcune tabelle relative a:

– manutenzioni e verifiche degli impianti elettrici richieste da disposizioni legislative;

– verifiche degli impianti elettrici previsti dalle norme e guide CEI;

– obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controlli.

Senza manutenzione, la sicurezza non è più garantita.

Non aspettate un incidente per iniziare.