PERCHÈ STIPULARE UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE

La manutenzione è estremamente importante per l’efficienza di tutto il sistema di protezione incendi, con conseguente mantenimento della sicurezza progettuale, attuata con la sua costruzione.
Un aspetto importante da considerare è che avere un Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, non solleva il titolare dell’attività da responsabilità in caso di incendio, se non riesce a dimostrare con documentazione il mantenimento in efficienza dell’impianto tramite la manutenzione ordinaria.
L’art. 5 del D.P.R. 37/1998 obbliga i responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature, a predisporre ed attuare le misure di sicurezza antincendio e ad annotare su un apposito registro tutte le verifiche di controllo, che vengono effettuate a tale fine.
Il punto 6.1 dell’allegato VI del D.M. 10.3.1998, indica che tutte le misure di prevenzione antincendio per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l’estinzione degli incendi e la rilevazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
L’art. 4 del D.M. 20.12.2012 indica che gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
Il punto 2.3 dell’allegato del D.M. 20.12.2012, indica che le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Inoltre la manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
Come indicato al punto 3.3 dell’allegato del D.M. 20.12.2012, le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.